Revisione del 17 Luglio 2019

Articolo 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione di volontariato denominata “BIMBO CHIAMA BIMBO ODV”.
L’associazione utilizzerà, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organismo di Volontariato” o l’acronimo “ODV”.

Articolo 2 – SEDE
L’associazione ha sede legale in Brescia.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale del Comune di Brescia, senza che questo venga considerata modifica dell’atto costitutivo.

Articolo 3 – DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – SCOPI SOCIALI
L’Associazione nasce da un’esperienza di volontariato internazionale al termine della guerra nei Balcani, nella città croata di Križevci, ed opera in campo locale, nazionale ed internazionale.
Valori fondanti dell’associazione sono l’accoglienza, la responsabilità, la povertà, il rispetto, il fare con gioia e passione.
In particolare l’associazione opera prioritariamente a favore dei minori e delle loro famiglie.
L’associazione non ha scopo di lucro, opera senza distinzioni etniche, razziali, ideologiche, confessionali, politiche e di sesso, è apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale nel settore dell’assistenza sociale a favore delle persone in condizioni di svantaggio fisico/psicologico, economico, sociale e familiare.
L’Associazione può anche operare a favore degli anziani in stato di bisogno ed a favore comunque di tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà economiche per la perdita del posto di lavoro.
Il tutto nello spirito cristiano al quale l’associazione fa riferimento.
L’associazione esercita in via principale le attività ricadenti nelle previsioni di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, e più precisamente in quelle disciplinate dalle seguenti lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:
• promuovere attività a favore dell’infanzia e dei minori in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l’inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un’adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
• organizzare attività ricreative e di aggregazione che favoriscano l’inserimento del minore disagiato nella società civile, anche favorendone l’ospitalità all’interno delle famiglie;
• promuovere iniziative di aiuto immediato, con interventi anche di tipo finanziario, psicologico, educativo e di assistenza in genere;
• promuovere e favorire l’apertura di luoghi adibiti all’accoglienza dell’infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all’uopo necessarie;
• favorire l’integrazione, l’amicizia e la conoscenza tra bambini e famiglie di diverse etnie;
• organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali concorrano ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
• l’associazione potrà altresì raccogliere fondi e aiuti umanitari anche mediante attività accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore con bancarelle rivolte al pubblico;
• promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l’educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
• Istituire e gestire una “banca del tempo”;
• organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere la condizione del minore nella nostra società;
• sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al loro mantenimento ed all’autonomia psico/fisica;
• promuovere percorsi formativi in favore degli inoccupati al fine di agevolare l’acquisizione di competenze e abilità che consentano l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’associazione collabora con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità di lotta alla povertà, di riscatto sociale e umano.
L’associazione promuove e sostiene il volontariato, anche internazionale.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dalle altre norme in materia, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto.
Potrà in ogni caso svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari.
A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale:
accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, acquisire quote di partecipazione in cooperative, consorzi, altre associazioni e fondazioni, richiedere autorizzazioni amministrative per l’esercizio del commercio all’ingrosso od al minuto, per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, cooperative, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.
L’associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori in servizio civile, stagisti, anche internazionali, studenti tirocinanti.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l’attività svolta.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti previsti dalla legge, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 5 – SOCI
I soci dell’associazione si distinguono in:
– soci fondatori
– soci ordinari
– soci onorari
– soci sostenitori
– soci volontari
Tutti i soci appartenenti alle prime quattro categorie possono essere contemporaneamente soci volontari.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione.
La parrocchia di S. Gaudenzio in Mompiano è tra i soci fondatori.
Possono essere soci ordinari:
– tutte le persone di buona volontà, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
– le associazioni, le fondazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria ed ogni altro soggetto che, riconoscendosi nelle finalità dell’associazione, operi attivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.
La qualità di socio ordinario si acquista mediante il pagamento della quota associativa, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento inibisce l’esercizio dei diritti connessi a tale qualità.
Sono soci onorari le persone, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni e le istituzioni invitate a fare parte dell’associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti umanitari, culturali, professionali o scientifici.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori le persone, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni e le istituzioni che sostengono economicamente e finanziariamente l’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce i criteri per l’ammissione dei soci sostenitori.
Il numero dei soci è illimitato.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto stesso. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
A tutti i soci spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 di questo statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall’associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità.
I soci non persone fisiche fanno parte dell’Associazione tramite la persona da loro stessi indicata, a condizione che lo stesso non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.

Articolo 6 – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci viene deliberata da parte del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di democraticità.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
L’adesione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di mancata adozione della delibera entro il termine indicato dal comma precedente, la domanda di adesione all’Associazione si intende accolta.
Il rigetto della domanda di adesione deve essere adottato con delibera motivata da parte del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla data di presentazione della stessa e comunicato al richiedente nei successivi trenta giorni, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rigetto chi ha proposto la domanda di adesione oggetto del provvedimento di diniego può presentare ricorso, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività sociali
– all’elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dal regolamento elettorale approvato ai sensi dell’articolo 16 dello statuto.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI
Ciascun socio è tenuto a partecipare attivamente alla vita sociale, ed a versare annualmente, se tenuto, la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
I soci sono obbligati ad osservare lo statuto dell’associazione e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
I soci non devono operare in contrasto con lo spirito e l’attività dell’Associazione, né avere interessi o finalità in contrasto con quelle dell’associazione.

Articolo 9 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi anche non soci.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso terzi.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio ordinario e volontario si perde per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per morte del socio.
Il recesso può essere esercitato da parte dei soci in qualsiasi momento e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.
Il recesso ha effetto dalla data di consegna della comunicazione.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, ne prende atto.
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:
– venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie;
– senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione;
– senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prenda parte in associazioni, fondazioni, imprese od enti, sia pubblici che privati, che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto con quelle dell’associazione;
– danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che comportino l’esclusione del socio devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avverso la quale è ammesso adire il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI
Il Patrimonio Sociale dell’associazione si distingue in:
– Fondo di dotazione vincolato al possesso della personalità giuridica;
– Fondo di dotazione libero;
– Fondo di funzionamento;
– Riserve.
Il fondo di dotazione vincolato, necessario al mantenimento della personalità giuridica, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge.
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività da:
a) quote associative versate dagli associati;
b) contributi degli associati;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, Regione, Provincia e Comuni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi di enti pubblici o privati, nazionale ed internazionali;
f) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera del tutto marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) entrate dalle eventuali attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs n° 117/2017
j) eredità, , con beneficio d’inventario, legati e donazioni;
k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l) tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali.
I contributi, le erogazioni liberali e le donazioni di modico valore non necessitano di apposita accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati, eccezion fatta per eventuali prestiti o mutui, che verranno restituiti con le modalità originariamente pattuite.

Articolo 12 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO – RENDICONTO, BILANCIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Ricorrendone i presupposti di legge il bilancio può anche essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs n° 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, se soci, non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, oltre che per obbligo di legge, può decidere di predisporre il bilancio sociale dell’associazione.

Articolo 13 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
L’associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione e le entrate comunque denominate, gli eventuali ricavi, rendite e proventi sono utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi delle previsioni di legge, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Gli avanzi di gestione accantonati, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non sono distribuibili, anche in modo indiretto, neppure alla fine della vita sociale e dovranno essere devoluti secondo quel che stabilisce la legge.

Articolo 14 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali e registri contabili:
a) il libro dei soci, suddiviso in sezioni a seconda della categorie dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro giornale della contabilità sociale;
e) il libro degli inventari;
f) il registro dei beni ammortizzabili;
g) il libro dei verbali dell’Organo di Controllo (se nominato);
h) il registro dei volontari.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

Articolo 15 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente dell’Associazione;
– L’Organo di Controllo e il Revisore Legale (se nominati);
– Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l’anno, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo può convocare l’assemblea entro i sei mesi successivi alla scadenza dell’esercizio, motivando le ragioni di tale scelta.
L’Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione, quest’ultima in un giorno diverso rispetto alla prima.
Sia il bilancio, comunque redatto, che le relazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o del Revisore Legale, se nominati, devono essere messi a disposizione dei soci mediante deposito nella sede sociale almeno sette giorni prima della data dell’assemblea. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Di competenza dell’assemblea ordinaria sono:
a) l’approvazione del bilancio comunque redatto e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione dell’eventuale bilancio sociale;
c) l’elezione del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale;
d) l’eventuale revoca di componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o del Revisore Legale, quando ne ricorrono i presupposti di legge o di statuto;
e) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) l’approvazione del regolamento elettorale, che potrà prevedere anche le condizioni per l’eleggibilità, le modalità di elezione ed il limite di mandati per i componenti il Consiglio Direttivo;
g) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dello statuto;
b) sulla trasformazione, la fusione o la scissione;
c) sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell’associazione, con relativa devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
d) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima;
e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 18 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta da parte del Consiglio Direttivo con avviso contenente l’ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell’adunanza e pubblicizzato con i mezzi ritenuti idonei da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Per quanto non disposto dal presente statuto e dalle norme speciali in materia, si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 21 del codice civile.

Articolo 19 – VALIDITÀ DELLA CONVOCAZIONE
L’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell’adunanza.
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori, se soci, non hanno diritto di voto.
Per deliberare sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 20 – DIRITTO DI VOTO
Nell’assemblea hanno diritto di voto i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione all’associazione di almeno tre mesi alla data fissata per la prima convocazione dell’assemblea e che siano in regola col pagamento della quota.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea solo da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci, qualora l’associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e di massimo cinque soci, qualora l’associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti il Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo o al Revisore Legale.

Articolo 21 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio stesso.
Quando non sia presente nessun componente del Consiglio Direttivo il presidente dell’adunanza è eletto dall’assemblea stessa.
L’assemblea, su proposta del proprio presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori, salvo che sia previsto il verbale notarile.
Le votazioni sono sempre palesi, salvo quelle per le elezioni delle cariche sociali.
Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario o dal Notaio.

Articolo 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, con un minimo di 5 (cinque), eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, ed eventualmente il segretario ed il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia nominato il nuovo Consiglio, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il mandato è rinnovabile, salvo quanto previsto dall’eventuale regolamento elettorale.
Le cariche sono gratuite.
Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Il consigliere che non partecipi, senza comunicare preventivamente l’assenza, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.
Il Consiglio ha l’obbligo, prima di deliberare la decadenza, di invitare per iscritto il consigliere interessato a spiegare i motivi della sua perdurante assenza.
l Consiglio, in caso di dimissioni, decadenza o decesso di propri componenti, può cooptare nel proprio seno soci aventi diritto di voto, con il limite massimo della metà meno uno dei consiglieri eletti nell’ultima assemblea. Oltrepassato questo limite è necessario convocare una nuova assemblea ordinaria entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell’ultima dimissione, per procedere a regolari elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. La nomina dei consiglieri cooptati deve essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria convocata dopo la cooptazione, ed i consiglieri nominati per cooptazione durano in carica sino alla data prevista di scadenza per la carica dei consiglieri sostituiti.
Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell’associazione.
La perdita della qualità di socio comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 23 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, e comunque almeno ogni due mesi. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione del Consiglio. Nei casi di motivata urgenza è sufficiente che i consiglieri ricevano l’avviso almeno il giorno precedente la riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea, anche per video o teleconferenza.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere pubbliche, salvo che per la discussione di questioni riguardanti la riservatezza delle persone. Le riunioni non possono essere pubbliche quando anche un solo consigliere ne richieda la riservatezza.
Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
A parità di voti prevale la parte cui afferisce il voto del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
I consiglieri che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sono tenuti ad assentarsi dal consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione, dandone conto nel verbale.
I consiglieri devono inoltre portare a conoscenza del Consiglio Direttivo le situazioni di inopportunità a partecipare alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 24 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari, utili od opportuni per l’attuazione degli scopi sociali, salvo quelli che lo statuto riserva tassativamente all’assemblea.
Spetta perciò, tra l’altro, al Consiglio:
a) convocare l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
c) nominare un eventuale comitato di gestione, composto anche solo da non componenti il Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti ed i poteri, con obbligo di relazione e rendiconto ad ogni seduta del consiglio direttivo;
d) delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni;
e) deliberare sull’ammissione dei soci e sulla loro esclusione;
f) deliberare il valore della quota associativa, anche differenziandone l’importo a seconda delle diverse categorie di soci. Il Consiglio Direttivo può anche stabilire che non siano dovute quote associative annue. In casi motivati il Consiglio Direttivo può insindacabilmente esonerare determinati soci o categorie di soci dal pagamento della quota associativa;
g) predisporre il rendiconto della gestione e redigere la relazione del Consiglio Direttivo;
h) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni, compresi quelli da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
i) accettare eredità con beneficio d’inventario e conseguire legati, accettare erogazioni liberali e donazioni di rilevante importoi;
j) deliberare in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
k) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell’Associazione o al singolo Consigliere;
l) deliberare il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell’associazione e di quelle sostenute e documentate nell’espletamento del mandato, se deliberate dal Consiglio Direttivo;
m) nominare l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n° 231/2001, determinandone il compenso;
n) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci;
o) dare l’adesione dell’associazione ad organismi federali o consortili, ad altre associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati;
p) individuare nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
q) assumere, comunque come attività non prevalente, partecipazioni o cointeressenze in cooperative o società.

Articolo 25 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dura in carica per l’intera durata del Consiglio di Amministrazione che l’ha eletto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza legale dell’associazione spetta al Vicepresidente.
Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Articolo 26 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando è previsto dalla legge. Può altresì essere nominato volontariamente. L’Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
I componenti dell’Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza.
L’Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale, secondo quanto previsto dalla legge.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se costituito in forma collegiale l’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d’età.
L’Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.
L’Organo di Controllo provvede a convocare l’assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d’atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.
All’Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell’incarico, che tenga conto dell’eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

Articolo 27 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, e sono rieleggibili.
Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Collegio dura in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia stato nominato il nuovo Organo, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio completo della carica.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all’iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.
Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’interessato e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.
Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
L’incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell’Organo di Controllo.
Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 28 – LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di liquidazione e scioglimento dell’associazione, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 29 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio residuo allo scioglimento dell’associazione, od al termine dell’eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge e dello statuto.

Articolo 30 – NORME APPLICABILI
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e, finché resteranno in vigore, dalle norme in materia di Onlus di cui Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie del citato D. Lgs. 117/2017, e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.
Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.
Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.